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Corte d'Appello di Bologna > Licenziamento disciplinare
Data: 03/09/2007
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 429/07
Parti: Francesca M. / X
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – TERMINE PREVISTO DAL CCNL PER L’ADOZIONE DELLO STESSO – NATURA PERENTORIA.


-                Art. 7 legge n. 300/1970

-                Art. 52 del CCNL del  4.6.1998 Industria chimica

-                Art. 2965 cod. civ.

 

Un lavoratore veniva licenziato disciplinarmente sette giorni dopo il ricevimento delle giustificazioni, laddove il terzo comma dell'art. 52 del CCNL Industria chimica del 4.6.1998 all’epoca applicabile prevedeva che: "Il provvedi­mento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i cinque giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte": conseguentemente chiedeva ed otteneva dal Tribunale del Lavoro di Ferrara che il licenziamento venisse dichiarato illegittimo con l'applicazione della disciplina ripristinatoria e risarcitoria prevista dal­l’art. 18 legge 300/70.

Contro la sentenza la società proponeva appello affermando che l'art. 7 della legge 300/70 non pone alcun termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare e che l'art. 52 del CCNL porrebbe una presunzione dell'accettazione delle giustificazioni che però, non avendo natura pub­blicistica, sarebbe da ritenersi "semplice" e suscettibile quindi di essere superata con ogni mezzo di prova. Sottolineava inoltre il datore di lavoro che tra la ricezione delle giustificazioni del lavoratore e l'irrogazione della sanzione non era tra­scorso un lasso di tempo tale da far presumere il venir meno della sua volontà di esercitare il potere sanzio­natorio. Aggiungeva infine che la legittimità del termine di decadenza deve essere verificato in relazione al caso concreto e che anche il principio dell'immedia­tezza della contestazione è relativo, dovendosi corre­lare alla possibilità di consentire al lavoratore un'a­deguata difesa, e la sua osservanza deve essere valu­tata tenendo presenti le eventuale peculiarità delle indagini necessarie per accertare i fatti disciplinar­mente sanzionabili: alla luce di queste considerazioni sosteneva che nel caso concreto il termine decadenziale previsto dall’art. 52 del CCNL del 1998 era inadeguato  - a fronte della sua orga­nizzazione aziendale diffusa, perché articolata in can­tieri sparsi sull'intero territorio nazionale, che aveva reso necessario in­terpellare i responsabili di due cantieri per verifi­care l'eventuale veridicità di quanto addotto dal lavo­ratore a giustificazione degli addebiti contestatigli – ed al riguardo evidenziava che pure le parti sindacali nel nuovo accordo del 12.2.2002 avevano portato ad otto giorni il termine in questione.

La Corte d’Appello di Bologna respinge il ricorso della società, premettendo in primo luogo che, secondo la Corte di Cassazione, "le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell'art. 7, comma 5, della l. n. 300 del 1970 possono essere ar­ricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessiva­mente difficile l'esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell'art. 2965 c.c. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo sog­getto onerato e alle specifiche circostanze di fatto" (Cass. 8.4.1998 n. 3608; cfr. pure Cass. 21.3.1994 n. 2663 e Cass. 22.3.1995 n. 3275, nonché – proprio in fattispecie in cui veniva in rilievo, come in quella in esame, la contrattazione collettiva per gli addetti al­l'industria chimica - Cass. 20.12.1990 n. 12116 e Cass. 5.8.2003 n. 11833).

Valutando il caso concreto la Corte sottolinea – come pure il Tribunale di Ferrara aveva fatto – che  dall'istruttoria testimoniale era emerso che il responsabile del personale della società appellante, dal suo ufficio di Milano, aveva effettuato gli accertamenti in ordine alle giustificazioni fornite dal dipendente metten­dosi telefonicamente in contatto con il cantiere cui questi era assegnato prima di essere trasferito ed il cui responsabile a sua volta interpellò, sempre tele­fonicamente, il cantiere presso cui il lavoratore era stato assunto.

I giudici dell’appello, infine, dichiarano non essere emersi ulte­riori elementi per far ri­tenere insuffi­ciente – e quindi nullo ai sensi del­l'art. 2965 cc - il termine di cinque giorni previsto dalla contrattazione collettiva, ritenendo infondato pure quanto dedotto dalla società appellante circa il vizio in cui sarebbe incorso il Tribunale per aver va­lutato l'eventuale nullità del suddetto termine previ­sto dal terzo comma dell'art. 52 del ccnl, con riferi­mento al caso concreto solo dopo aver ritenuto che esso fosse stato comunque violato determinando gli effetti connessi alla decadenza prevista dalla contrattazione collettiva sopra richiamata. A tale proposito osservano che – al di là del rilievo che tale censura non trova riscontro nella motivazione della sentenza impu­gnata – comunque l'eventuale vizio logico sotteso alla stessa non inficia le conclusioni cui il Tribunale è giunto: sia per quanto attiene alla qualificazione del termine in questione, che alla vali­dità dello stesso, con la conseguente rilevanza della sua violazione indi­pendentemente da ogni altra considerazione relativa ai fatti per i quali tale sanzione è stata adottata.